Laboratorio urbano - Mente locale

Il Laboratorio urbano - Mente locale è una iniziativa di auto mutuo aiuto che nasce tra i servizi della salute psichica e mentale del ASLTO1 di Torino. Inizia le sue attività il Giugno del 2000 e ci si incontra una volta alla settimana il Martedì mattino dalle 11.00 alle 13.00 circa, a Cascina Roccafranca, via Rubino 45, Mirafiori nord, Torino. Chi vuole sapere di più può scrivere a :laburb@libero.it




giovedì 17 agosto 2017

10 punti dal coordinamento associazioni.

Dai 7 ai 10 punti, 
CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEL PIANO DI AZIONE
PER LA SALUTE MENTALE IN  PIEMONTE

1) Riconoscimento del Coordinamento delle Associazioni degli utenti, dei familiari e degli operatori di Torino e cintura.
Si chiede che il Tavolo di Coordinamento delle associazioni in epigrafe elencate e delle quali si indicano in calce gli indirizzi email, sia riconosciuto tra gli interlocutori maggiormente rappresentativi nelle consultazioni relative alla programmazione della prevenzione, della cura e della riabilitazione della salute mentale in Piemonte.
2) Diritto alla libertà di scelta nella cura.                        
Gli utenti devono essere informati sui metodi di cura e sui possibili risultati, e sui medici psichiatri disponibili, e in particolare ottenere dal CSM e/o dallo psichiatra curante copia scritta e sottoscritta dalle parti del Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI). Gli utenti devono poter scegliere sia il servizio dove curarsi sia il terapeuta al quale affidarsi ed a cui fare riferimento anche nei periodi di ricovero, in applicazione dell’art. 32 della Costituzione, richiamando il principio della volontarietà della cura medica, eccettuati i casi previsti dalla legge (A.S.O. e T.S.O.).
3) La cura: il farmaco in psichiatria, in particolare il farmaco a rilascio prolungato. 
Il consenso informato sull’utilizzo del farmaco deve essere effettivo ed esplicito e non una operazione formale di mero consenso implicito o presunto. L’informazione finalizzata all’ottenimento del consenso deve chiarire il tipo di farmaco somministrato e la motivazione della sua utilità e appropriatezza, quantità, esiti positivi e negativi attesi, modalità di somministrazione, valutazione di scelta tra terapie orali giornaliere e terapia a depot, cronoprogramma del periodo di assunzione e della valutazione degli effetti e degli esiti programmati, effetti collaterali nocivi e intolleranze.
Gestione ed effetti dei farmaci devono essere monitorati periodicamente con riunioni tra chi li prescrive e chi li assume ed i familiari conviventi, se non vi è opposizione dell’utente. 
4) Accertamento sanitario obbligatorio, Trattamento sanitario obbligatorio e divieto della contenzione meccanica. 
L’intervento sull’utente in caso di crisi ed urgenza deve prevedere decisioni di trattamento che assicurino prioritariamente le cure nel luogo di vita delle persone, evitando, ove possibile, il ricorso al ricovero ospedaliero. Gli operatori valutano le sue condizioni psichiche, utilizzando ogni mezzo ritenuto opportuno per tenere attivo il dialogo e la negoziazione col fine ultimo di ottenere il consenso al trattamento da parte dell’interessato. La proposta di T.S.O. può essere avanzata soltanto una volta esperiti senza successo tutti i possibili tentativi per acquisire il consenso volontario della persona in crisi. Il CSM potrà dotarsi di ambienti di ricovero temporaneo in caso di acuzie.
Contestualmente alla convalida del provvedimento di T.S.O. del Sindaco il Giudice tutelare nomina un garante di fiducia dell’utente ovvero iscritto nell’Albo a ciò predisposto dall’Ufficio del Giudice Tutelare, al fine di verificare il pieno rispetto dei diritti della persona sottoposta a T.S.O. e di sostenerla nella negoziazione del programma di cura con il CSM competente, favorendo la formazione del consenso, sia pure parziale, al trattamento.
Nei SPDC è vietato il ricorso ad ogni forma di contenzione meccanica. Non è ammessa alcuna forma di misura coercitiva che rappresenti una ulteriore restrizione della libertà personale. In caso di violazione chiunque vi abbia interesse può presentare un esposto al Giudice Tutelare, il quale dispone l’immediata revoca del T.S.O. e ne informa la competente Procura della Repubblica.
5)  Co-progettazione del piano di cura: PTRI ed esordi.  
Ferma la necessità di conseguire il consenso dell’utente al trattamento psichiatrico, nei casi di prima manifestazione del disturbo psichiatrico devono essere preferiti approcci dialogici; in particolare il Dialogo Aperto, dopo la fase di sperimentazione, deve essere inserito organicamente nei servizi di cura, previa la necessaria formazione degli operatori. Nella formazione del Dialogo Aperto e Supporto tra Pari partecipano utenti e familiari, se non vi è motivata opposizione dell’utente.  
I familiari, se l’utente è d’accordo, devono sempre essere consultati dai medici di riferimento del CSM  e fare parte integrante dei percorsi di cura e riabilitazione.
6)  La famiglia con utenti a carico.  
L’ASL riconosce ai nuclei familiari conviventi con l’utente, di gran lunga numericamente superiori a quelli con familiare abitualmente collocato in una struttura psichiatrica comunitaria, ove lo richiedano, un contributo economico di supporto, anche sotto forma di rimborso spese,  proporzionato al reddito della famiglia e secondo modalità analoghe a quelle applicate per l’Inserimento Eterofamiliare Supportato per Adulti (IESA).
Le famiglie degli utenti conviventi sono supportate attraverso l’utilizzo di approcci dialogici e sistemici. I servizi alleggeriscono l’impegno costante dei familiari, soprattutto nei giorni festivi e dopo l'orario di chiusura dei CSM, ambulatori e Centri Diurni, mediante reperibilità telefonica sulle 24 ore, gestita da personale preparato dal CSM.; assistono la famiglia anche economicamente nel percorso di inserimento lavorativo dell’utente (spese di orientamento, formazione e autopromozione), e nell’intraprendere attività ludico-motorie propedeutiche alla riabilitazione.
Il CSM si adopera per rendere effettivamente applicata la legge 68/1999 sull'inserimento lavorativo delle persone fisiche affette da minorazioni fisiche e psichiche. 
7)  Le Case di cura private nel sistema della salute mentale.
Nel territorio regionale sono tuttora presenti n° 9  Case di cura per Malattie Nervose e Mentali estranee all’organizzazione sanitaria del DSM, con attività di lungodegenza sovrapponibile a quella svolta nelle comunità psichiatriche, sottraendo ingenti ricorse economiche ai CSM, alla Domiciliarità Assistita ed all’uso di pratiche riabilitative innovative. Nel rispetto delle normative vigenti, le Cliniche psichiatriche devono essere chiamate a far parte dei Dsm secondo logiche e pratiche di integrazione e di collaborazioni paritarie.
8) Abitare e residenzialità nella salute mentale.
Deve essere considerata distinzione fondamentale quella tra l’abitazione e l’inserimento nelle strutture psichiatriche, quali il gruppo-appartamento, la comunità-alloggio e la comunità residenziale, essendo il diritto all’abitazione rientrante tra i diritti della personalità garantiti dall’art. 2 della Costituzione.
è quindi compito dei CSM procurare innanzitutto agli utenti che ne siano privi, o non possano abitare con la famiglia, una sistemazione abitativa in un alloggio popolare o in un alloggio supportato o assistito, favorendo la domiciliarità privata. E’ necessario un maggiore investimento nei servizi domiciliari, nell’abitare solidale, seguendo anche la pratica del social housing.
Obiettivo generale deve essere, ove possibile, il mantenimento del massimo livello di autonomia abitativa, strumento e fine del processo di risocializzazione, prevenendo ogni forma di neo-istituzionalizzazione, anche con il diretto coinvolgimento dei Servizi Sociali dei Comuni e dell’Agenzia Territoriale per la Casa.
Con riguardo alla cd. residenzialità psichiatrica, comunitaria o leggera, è necessario il controllo costante del CSM inviante, un maggiore controllo delle pratiche di cura somministrate ed una periodica valutazione dei risultati terapeutico-riabilitativi conseguiti. E’ necessaria una analisi puntuale dei dati di tutte le comunità terapeutiche della regione (spesa per farmaci, modelli organizzativi, quantità e qualità del personale, costi per la collettività, condizioni dei pazienti all'ingresso,  a sei mesi, a 12 mesi,  a 18 mesi), orientata a verificare in che misura siano riabilitative e attuino il PTRI concordato tra utente e CSM.
Le Comunità con i peggiori esiti e le minori risocializzazioni, escluse quelle situate in luoghi isolati e impervi, possono essere riconvertite in strutture aperte funzionanti 24 ore/7 gg. con personale specializzato per l’accoglienza e l’ascolto, posti letto di sollievo, possibilità di somministrazione di pasti e terapie.
Le strutture residenziali in ogni caso devono avere finalità terapeutico-riabilitative e socio riabilitative e non di mera custodia e contenimento degli utenti. Deve altresì emergere in quale modo la struttura ospitante intende attuare il progetto individualizzato durante il ricovero, su come viene affrontato il disagio psichico e la eventuale crisi, come accrescere le abilità relazionali e la capacità di autonomia, sul progetto condiviso e sui tempi di ritorno dell’utente alla vita sociale.
Deve essere sempre garantita un’adeguata informazione, prima dell’inserimento in struttura, sul progetto, modalità e tempi di realizzazione del percorso di cura concordato.
9) Integrazione del reddito degli utenti non abbienti.
Molti utenti della salute mentale dispongono di entrate al di sotto della soglia della povertà, costituite, nella maggior parte dei casi, dalla pensione di invalidità psichiatrica eventualmente integrata dal sussidio dei servizi sociali comunali e talvolta da un assegno terapeutico del CSM. L’incapacità lavorativa collegata al disturbo psichiatrico è causa diretta della condizione di indigenza economica.
Oltre al fatto che la frammentazione dei sussidi, la loro fluttuazione e precarietà e la non dignità della somma complessiva disponibile istituzionalizza l’utente, gli strumenti economici sono spesso utilizzati in modo ricattatorio rispetto ai trattamenti meno condivisi e meno riabilitanti.
Chiediamo pertanto l’integrazione del reddito al minimo vitale per tutti gli utenti della psichiatria al netto degli eventuali trattamenti pensionistici e dei sussidi terapeutici e/o sociali stabilmente garantiti regolarmente versati alla persona.
10) Risorse economiche per la salute mentale in Piemonte.
La regione Piemonte ha completato il Piano di Rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico.
Si chiede quindi che per la spesa psichiatrica sia destinato il 5% della spesa sanitaria regionale, come stabilito dalla normativa nazionale, per la creazione di CSM 24 ore su 7 giorni; assunzione di medici psichiatri; operatori; sussidi agli utenti indigenti; ai familiari ospitanti, ecc., perseguendo il graduale contenimento della spesa relativa ora destinata alle strutture residenziali comunitarie ed alle Case di cura.

I risparmi derivanti dall’applicazione delle misure di razionalizzazione indicate devono rimanere nella disponibilità della Regione per le finalità di tutela della salute mentale e per la realizzazione del Piano di Azione regionale.

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